STATUTO DELLA FONDAZIONE "GIUSEPPE LAZZATI" - ONLUS
 

 

 

I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1) - E' costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE GIUSEPPE LAZZATI"

con sede in Milano, attualmente presso S. Vito al Pasquirolo in Milano Largo Corsia dei Servi N. 4.

Art. 2) - La Fondazione opera nell'ambito della Regione Lombardia e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori della formazione, della promozione della cultura e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Art. 3) - Allo scopo di raccogliere e sviluppare la lezione di vita e di pensiero di Giuseppe Lazzati la Fondazione promuove ricerche, studio, pubblicazioni, iniziative culturali di pubblica utilità nei seguenti campi:

a) storia, spiritualità e teologia del laicato cattolico;

b) dialogo tra cristianesimo e culture nello spirito del Concilio Vaticano II;

c) cultura ed educazione politica alla luce della concezione cristiana dell'uomo espressa dall'insegnamento sociale della Chiesa e dei valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana;

d) formazione intellettuale e morale delle giovani generazioni.

Nei campi sopra indicati la Fondazione sviluppa iniziative in proprio e fornisce sostegno a iniziative promosse da altri, coerenti con le proprie finalità.

La Fondazione, di norma, persegue i suoi fini istituzionali sul territorio della Diocesi attraverso 1'Associazione Giuseppe Lazzati, costituita con atto notarile in Milano il 22 giugno 1989.

Art. 4) - È escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal presente Statuto e da quelle direttamente connesse. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

II - PATRIMONIO

Art. 5) - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal conferimento di L. 100.000.000.- apportato dai fondatori specificati nel successivo articolo 7;

b) da successivi incrementi che fossero eventualmente disposti dal Consiglio di Amministrazione;

c) da beni immobili e mobili e da valori che per acquisto, lascito, donazione sono acquisiti in proprietà alla Fondazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Art. 6) - La Fondazione provvede al conseguimento degli scopi:

a) con il reddito del patrimonio;

b) con sovvenzioni, oblazioni, contributi da parte di persone e di enti pubblici e privati;

c) con eventuali proventi derivanti dall'attività svolta dalla Fondazione stessa.

III - FONDATORI E ORGANI:

Art. 7) - Sono Fondatori della Fondazione:

a) l'Azione Cattolica Milanese;

b) l'Associazione Giuseppe Lazzati;

c) l'Associazione "Città dell'Uomo" fondata da Giuseppe Lazzati,

d) l'Istituto Secolare "Cristo Re";

e) il Dr. Gaetano Lazzati per la famiglia Lazzati;

f) Don Giovanni Barbareschi anche a nome di altri sacerdoti;

g) il Centro Sociale Ambrosiano.

Art. 8) Sono Organi della Fondazione

a) il Consiglio di Amministrazione

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9) - Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette

membri; due designati dall'Arcivescovo pro tempore di Milano, uno designato dall'Azione Cattolica Milanese, uno designato dall'Associazione Giuseppe Lazzati, uno designato dall'Associazione "Città dell'Uomo", uno designato dall'Istituto "Cristo Re", uno designato dal Centro Sociale Ambrosiano.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 10) - Il Consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il Presidente della Fondazione. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 11) - 1l Consiglio di Amministrazione, garante del rispetto della natura e dei fini della Fondazione, è presieduto dal Presidente della Fondazione, ed ha i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Esso delibera:

a) la nomina dei componenti il Comitato scientifico e culturale;

b) la nomina del Segretario Generale;

c) i programmi della Fondazione, dopo aver sentito il Comitato

scientifico e culturale;

d) l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, del bilancio preventivo ed entro il 31 marzo del bilancio consuntivo predisposti dal Presidente;

e) su ogni altro oggetto e questione riguardante la attività della Fondazione e può conferire deleghe e procure e revocarle, sulla modifica dello Statuto e sulla modifica e trasformazione della Fondazione ai sensi dell'art. 16 Codice Civile.

Art. l2) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dai Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. Per la validità delle sedute occorre che siano presenti almeno quattro Consiglieri.

Una deliberazione è validamente assunta se ottiene almeno quattro voti favorevoli.

Art. 13) - Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I1 Segretario è designato per ogni adunanza dal Presidente e può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Art. l4) - I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art. 15) - Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, compresa la facoltà di nominare e revocare procuratori speciali;

b) predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) assume e licenzia il personale;

e) esercita tutte le attribuzioni a lui deferite dalla legge e dal presente Statuto.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dallo stesso Presidente all'atto della sua elezione.

Art. 16) - Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale assiste il Presidente coadiuvandolo al fine della esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; organizza le strutture operative della Fondazione; tiene i rapporti con il personale dipendente e con eventuali collaboratori e risponde dell'ordinato e proficuo svolgimento delle iniziative ed attività della Fondazione, anche sotto il profilo economico finanziario.

Art. 17) - Il collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti dai Fondatori di cui all'art. 7.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione ed esprime il suo parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivo e consuntivo.

Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1 e 3 della legge 16.12.1991 n. 398, gli Enti fondatori nominano un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri iscritto al Registro dei Revisori Contabili che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti così costituito, oltre agli altri compiti, dovrà sottoscrivere la relazione di controllo che accompagna il bilancio consuntivo.

Art.18) - Per il migliore funzionamento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione di un Comitato scientifico nominato dal Consiglio stesso.

IV - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE, MODIFICHE ALLO STATUTO, ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 19 - In caso di estinzione dell'Ente, i beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica, secondo le indicazioni dell'Arcivescovo pro tempore di Milano e, in quanto necessario, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della L. 23/12/1996 n. 662.

Art. 20) - Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

Art. 21) - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio o rendiconto annuale.

Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione di controllo dei Revisori è approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente. La Fondazione si asterrà dal compiere atti che le disposizioni in vigore considerino distribuzione indiretta di utili comportanti la perdita della qualità di ONLUS. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente ad esse connesse, o accantonati per costituire riserve e fondi volti ai medesimi fini.

Art. 22) - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni di legge in tema di persone giuridiche private e di ONLUS.

Milano, 22 giugno 1998

F.to Angelo Mattioni
F.to Paolo De Carli notaio