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I - COSTITUZIONE E FINALITA'
Art. 1) - E' costituita la Fondazione denominata:
"FONDAZIONE GIUSEPPE LAZZATI"
con sede in Milano, attualmente presso S. Vito al Pasquirolo in
Milano Largo Corsia dei Servi N. 4.
Art. 2) - La Fondazione opera nell'ambito della Regione Lombardia
e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità
di solidarietà sociale nei settori della formazione, della
promozione della cultura e della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale.
Art. 3) - Allo scopo di raccogliere e sviluppare la lezione di
vita e di pensiero di Giuseppe Lazzati la Fondazione promuove ricerche,
studio, pubblicazioni, iniziative culturali di pubblica utilità
nei seguenti campi:
a) storia, spiritualità e teologia del laicato cattolico;
b) dialogo tra cristianesimo e culture nello spirito del Concilio
Vaticano II;
c) cultura ed educazione politica alla luce della concezione cristiana
dell'uomo espressa dall'insegnamento sociale della Chiesa e dei
valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana;
d) formazione intellettuale e morale delle giovani generazioni.
Nei campi sopra indicati la Fondazione sviluppa iniziative in proprio
e fornisce sostegno a iniziative promosse da altri, coerenti con
le proprie finalità.
La Fondazione, di norma, persegue i suoi fini istituzionali sul
territorio della Diocesi attraverso 1'Associazione Giuseppe Lazzati,
costituita con atto notarile in Milano il 22 giugno 1989.
Art. 4) - È escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché
lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal
presente Statuto e da quelle direttamente connesse. Gli utili o
gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse
II - PATRIMONIO
Art. 5) - Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal conferimento di L. 100.000.000.- apportato dai fondatori
specificati nel successivo articolo 7;
b) da successivi incrementi che fossero eventualmente disposti
dal Consiglio di Amministrazione;
c) da beni immobili e mobili e da valori che per acquisto, lascito,
donazione sono acquisiti in proprietà alla Fondazione con
espressa destinazione a incremento del patrimonio.
Art. 6) - La Fondazione provvede al conseguimento degli scopi:
a) con il reddito del patrimonio;
b) con sovvenzioni, oblazioni, contributi da parte di persone e
di enti pubblici e privati;
c) con eventuali proventi derivanti dall'attività svolta
dalla Fondazione stessa.
III - FONDATORI E ORGANI:
Art. 7) - Sono Fondatori della Fondazione:
a) l'Azione Cattolica Milanese;
b) l'Associazione Giuseppe Lazzati;
c) l'Associazione "Città dell'Uomo" fondata da
Giuseppe Lazzati,
d) l'Istituto Secolare "Cristo Re";
e) il Dr. Gaetano Lazzati per la famiglia Lazzati;
f) Don Giovanni Barbareschi anche a nome di altri sacerdoti;
g) il Centro Sociale Ambrosiano.
Art. 8) Sono Organi della Fondazione
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9) - Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette
membri; due designati dall'Arcivescovo pro tempore di Milano, uno
designato dall'Azione Cattolica Milanese, uno designato dall'Associazione
Giuseppe Lazzati, uno designato dall'Associazione "Città
dell'Uomo", uno designato dall'Istituto "Cristo Re",
uno designato dal Centro Sociale Ambrosiano.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi
membri sono rieleggibili.
Art. 10) - Il Consiglio di amministrazione elegge al proprio interno
il Presidente della Fondazione. Egli dura in carica tre anni ed
è rieleggibile.
Art. 11) - 1l Consiglio di Amministrazione, garante del rispetto
della natura e dei fini della Fondazione, è presieduto dal
Presidente della Fondazione, ed ha i poteri di ordinaria e di straordinaria
amministrazione.
Esso delibera:
a) la nomina dei componenti il Comitato scientifico e culturale;
b) la nomina del Segretario Generale;
c) i programmi della Fondazione, dopo aver sentito il Comitato
scientifico e culturale;
d) l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, del bilancio
preventivo ed entro il 31 marzo del bilancio consuntivo predisposti
dal Presidente;
e) su ogni altro oggetto e questione riguardante la attività
della Fondazione e può conferire deleghe e procure e revocarle,
sulla modifica dello Statuto e sulla modifica e trasformazione della
Fondazione ai sensi dell'art. 16 Codice Civile.
Art. l2) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dai
Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga
opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. Per
la validità delle sedute occorre che siano presenti almeno
quattro Consiglieri.
Una deliberazione è validamente assunta se ottiene almeno
quattro voti favorevoli.
Art. 13) - Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale
trascritto in ordine cronologico in apposito registro e sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
I1 Segretario è designato per ogni adunanza dal Presidente
e può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.
Art. l4) - I componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio dei revisori non percepiscono alcun compenso per l'attività
svolta, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per
ragioni dell'ufficio.
Art. 15) - Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi
e in giudizio, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione,
compresa la facoltà di nominare e revocare procuratori speciali;
b) predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e
lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
d) assume e licenzia il personale;
e) esercita tutte le attribuzioni a lui deferite dalla legge e
dal presente Statuto.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni
sono esercitate da un altro membro del Consiglio di Amministrazione
designato dallo stesso Presidente all'atto della sua elezione.
Art. 16) - Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio
di Amministrazione su proposta del Presidente.
Il Segretario Generale assiste il Presidente coadiuvandolo al fine
della esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
organizza le strutture operative della Fondazione; tiene i rapporti
con il personale dipendente e con eventuali collaboratori e risponde
dell'ordinato e proficuo svolgimento delle iniziative ed attività
della Fondazione, anche sotto il profilo economico finanziario.
Art. 17) - Il collegio dei Revisori dei Conti è composto
di tre membri eletti dai Fondatori di cui all'art. 7.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli
atti di gestione ed esprime il suo parere, mediante apposite relazioni,
sui bilanci preventivo e consuntivo.
Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare
di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità
previste dall'art. 1 e 3 della legge 16.12.1991 n. 398, gli Enti
fondatori nominano un Collegio dei Revisori dei Conti composto di
tre membri iscritto al Registro dei Revisori Contabili che durano
in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori
dei Conti così costituito, oltre agli altri compiti, dovrà
sottoscrivere la relazione di controllo che accompagna il bilancio
consuntivo.
Art.18) - Per il migliore funzionamento della Fondazione il Consiglio
di Amministrazione può avvalersi della collaborazione di
un Comitato scientifico nominato dal Consiglio stesso.
IV - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE, MODIFICHE
ALLO STATUTO, ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 19 - In caso di estinzione dell'Ente, i beni che resteranno,
dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità
pubblica, secondo le indicazioni dell'Arcivescovo pro tempore di
Milano e, in quanto necessario, l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, c. 190, della L. 23/12/1996 n. 662.
Art. 20) - Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere
deliberate dal consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei
quattro quinti dei componenti.
Art. 21) - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il
1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio o rendiconto
annuale.
Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione di controllo dei
Revisori è approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Ente. La Fondazione si asterrà dal compiere
atti che le disposizioni in vigore considerino distribuzione indiretta
di utili comportanti la perdita della qualità di ONLUS. Gli
utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente
ad esse connesse, o accantonati per costituire riserve e fondi volti
ai medesimi fini.
Art. 22) - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto si applicheranno le disposizioni di legge in tema di persone
giuridiche private e di ONLUS.
Milano, 22 giugno 1998
F.to Angelo Mattioni
F.to Paolo De Carli notaio
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